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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 20
Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:
Esercizio 2000: Lire 500.000.000 (EURO 258.228,45)
(Cap. 25780).
b) Contributi per le revisioni generali e revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:
Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90)
(Cap. 25785).

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