LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000
Art. 20
Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:
Esercizio 2000: | Lire 500.000.000 | (EURO 258.228,45) |
(Cap. 25780). |
b) Contributi per le revisioni generali e revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:
Esercizio 2000: | Lire 1.000.000.000 | (EURO 516.456,90) |
(Cap. 25785). |