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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 21
Mercati e strutture annonarie
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (EURO 258.228,45)
(Cap. 27000).

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