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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 24
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 " Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici " per gli interventi sottoelencati, sono così integrate:
b) Cap. 30885 " Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno) "
Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000 (EURO 2.065.827,60)
c) Cap. 30890 " Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno) "
Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000 (EURO 2.065.827,60).

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