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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 25
Investimenti per la sicurezza delle città
1. Per la realizzazione di investimenti volti al miglioramento della sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città, ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana ai sensi della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 31110 " Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19). "
Esercizio 2000: Lire 20.000.000.000 (EURO 10.329.137,98)
Esercizio 2001: Lire 20.000.000.000 (EURO 10.329.137,98).

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