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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 33
Parchi e riserve regionali
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, è disposta, per l'esercizio 2000 un'autorizzazione di spesa di Lire 200.000.000 (EURO 103.291,38)
(Cap. 38095).

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