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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 35
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti nuove od ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 41250 " Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90)
b) Cap. 41360 " Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11) "
Esercizio 2000: Lire 500.000.000 (EURO 258.228,45)
c) Cap. 41550 " Contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11) "
Esercizio 2000: Lire 600.000.000 (EURO 309.874,14)
d) Cap. 41570 " Contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11) "
Esercizio 2000: Lire 300.000.000 (EURO 154.937,07)

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