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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 36
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui al seguente capitolo: Cap. 43270 " Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31 comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) "
Esercizio 2000: Lire 7.500.000.000 (EURO 3.873.426,74).

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