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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 41
Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione
1. La quota del Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno è determinata, per l'esercizio 2000 in Lire 18.500.000.000 e viene utilizzata nell'ambito dei compiti relativi a:
a) Progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999-2001 con particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento di cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di promozioni della salute nonchè alla realizzazione di progetti speciali quali le demenze senili, le dipendenze patologiche, la salute donna, le cure palliative e l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti integrate
13.286.720.000 (EURO 6.862.018,21)
b) Strutture logistiche (Agenzia Sanitaria Regionale) e attività di supporto al sistema
Lire 5.213.280.000 (EURO 2.692.434,42).
(Cap. 51720).

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