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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 47
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'associazione Centro regionale della danza, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. A tale fine è disposta, per l'esercizio 2000, la spesa di Lire 200.000.000 (EURO 103.291,38).
(Cap. 70630).

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