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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 49
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14, è disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70)
(Cap. 73060).

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