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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 50
Strutture formativo-professionali
1. Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative nonchè per la dotazione di beni e arredi previste dall'art. 28 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche, sono disposte, per l'esercizio 2000, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 75295 " Contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni "
Lire 2.000.000.00 (EURO 1.032.913,80)
b) Cap. 75300 " Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale "
Lire 116.000.000 (EURO 59.909,00)
c) Cap. 75301 " Contributi alle Provincie e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale "
Lire 384.000.000 (EURO 198.319,45).

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