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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 6
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 14070 " Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6) "
Esercizio 2000: Lire 6.000.000.000 (EURO 3.098.741,39)
b) Cap. 14170 " Contributi per la promozione e attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4 settembre 1981, n. 30) "
Esercizio 2000: Lire 1.500.000.000 (EURO 774.685,35)
c) Cap. 14435 " Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - REG. CEE 269/79) "
Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70).

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