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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/11/2020

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Art. 15

(modificati commi 3 e 5 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

I servizi e la cooperazione museale
1. I musei acquisiscono e conservano le testimonianze della civiltà e dell'ambiente, le studiano, le valorizzano e ne diffondono la conoscenza.
2. Sono compiti fondamentali dei musei, nel rispetto dei principi stabiliti dall'International Council of Museum (ICOM):
a) l'incremento, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio, nonché degli strumenti delle attività e dei servizi finalizzati alla divulgazione scientifica-didattica, e turistico-culturale;
b) la promozione di ricerche, manifestazioni e attività culturali in grado di garantire la più ampia conoscenza e fruizione del proprio patrimonio, anche in rapporto alle risorse e alle attività di altri istituti culturali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico;
c) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.
3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di convenzioni, di norma sentiti i Comuni ... territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico.
4. L'uso dei musei per documentati fini di studio è gratuito. Nell'ambito dei sistemi di cui al comma precedente, i musei concordano servizi comuni agli utenti, anche concertandone i prezzi al pubblico.
5. I musei partecipano, con ... il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.

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