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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 19

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA "ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA UNO BIANCA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000

Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione EmiIia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002, approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 26 gennaio 2000, ed attualmente all'esame dei competenti organi di controllo, con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" alla voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato a detta legge regionale.

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