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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 19

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA "ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA UNO BIANCA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna eroga un contributo straordinario una tantum alla Associazione denominata "Associazione vittime della Uno Bianca" per interventi a favore delle vittime dei delitti della "Uno Bianca". Il contributo è preordinato al concorso alle spese di giudizio sopportate dalle parti lese, alla attuazione di interventi di sostegno nei confronti delle vittime che versano in particolare stato di bisogno, alla realizzazione di azioni di solidarietà verso le vittime.
2. Il contributo straordinario ammonta a L.500 milioni e sarà erogato dalla Giunta regionale in unica soluzione all'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Associazione dovrà presentare alla Regione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione che attesti la finalizzazione dei contributi. Ove il contributo attenga ad interventi realizzati in più esercizi finanziari l'Associazione è tenuta a presentare una relazione per ciascun esercizio.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione EmiIia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002, approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 26 gennaio 2000, ed attualmente all'esame dei competenti organi di controllo, con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" alla voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato a detta legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 marzo 2000 VASCO ERRANI

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