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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 5
Segreteria tecnico-operativa
1. La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa, prevista all'art. 9 dell'intesa interregionale, è fissata dal Comitato Istituzionale nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana.
2. Gli oneri per il personale della Segreteria tecnico- operativa sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza se rappresentate nell'Autorità di bacino ovvero a carico dell'Autorità di Bacino negli altri casi. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico- operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni per le parti di rispettiva competenza, assumono gli atti necessari per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico definito dal Comitato istituzionale.

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