LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000
Art. 6
Oneri
1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché alle spese necessarie al funzionamento dell'Autorità di bacino previste alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 provvedono le Regioni Emilia-Romagna e Marche, maggiormente interessate in termini di superficie territoriale ed abitanti, in ragione rispettivamente del 70% e del 30%.