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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda le iniziative di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 31 del 1977;
b) per quanto riguarda le spese di funzionamento, ivi comprese quelle per compensi indennità e gettoni di presenza al personale o a collaboratori dell'Autorità, previste alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 31 del 1977;
c) per le attività di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 finanziate con assegnazione da parte dello Stato nell'ambito delle disposizioni della legislazione statale e regionale vigente.

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