LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000
Art. 8
Disposizioni finali
1. Le eventuali modificazioni alle intese richiamate all'art. 1 sono approvate dai Consigli delle Regioni partecipanti all'Autorità di bacino.
2. Le intese previste nella presente legge possono essere acquisite in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un provvedimento legislativo di identico contenuto.
4. Le modificazioni e le integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 3.
5. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui al comma 3.
6. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le tre leggi di cui al comma 2 e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge è data comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.