Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 9
Competenze dei Comuni e delle Province
1. I Comuni e le Province, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa degli " Itinerari Turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna " sulle strade di loro competenza, anche su proposta dell'Organismo di gestione.
2. È competenza delle Province effettuare i controlli, anche su richiesta del Comitato tecnico Regionale di cui all'art. 5, in merito al mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al riconoscimento dell'Itinerario.

Espandi Indice