Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/02/2016 | ||
2. | 21/10/2015 | ||
3. | 23/07/2010 | ||
4. | 28/12/2004 | ||
5. | 09/04/2001 | ||
6. | 10/04/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018
LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(abrogato comma 2 da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Anagrafe canina
1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
2. abrogato.
3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.
4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.