LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 27 ottobre 2000
Art. 14
1. Per l'identificazione e le funzioni del responsabile del procedimento si applica l'articolo 45 della legge regionale n. 34 del 1999.
2. Per i referendum di cui alla presente legge non si applica quanto disposto dall'articolo 47 della legge regionale n. 34 del 1999, nè sono comunque corrisposti contributi a carico della Regione per le spese per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni.