LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 27 ottobre 2000
Art. 4
1. Per la raccolta delle sottoscrizioni ai fini della richiesta di referendum si applica quanto disposto dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, e dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 34 del 1999. Sono nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.