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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 27 ottobre 2000

Art. 4
1. Per la raccolta delle sottoscrizioni ai fini della richiesta di referendum si applica quanto disposto dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, e dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 34 del 1999. Sono nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.

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