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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 27 ottobre 2000

Art. 7
1. Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 34 del 1999.
2. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Regione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione Sito esterno.
3. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum così come determinato dall'articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì" - "No".
4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia concluso le operazioni preliminari, e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.

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