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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 27 ottobre 2000

Art. 9
1. Per la proclamazione dei risultati si applicano l'articolo 30, commi 1, 2 e 3, e l'articolo 31 della legge regionale n. 34 del 1999.
2. L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge di revisione statutaria.
3. Nel caso in cui le risposte "No" costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Sì", la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Regione, dopo aver ricevuta la relativa comunicazione dell'Ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.
4. Nel caso in cui le risposte "Si" costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Regione, in base al verbale che gli è stato trasmesso dall'Ufficio regionale per il referendum, procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data .. ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".

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