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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 luglio 2012 n. 8

(1)

Art. 1
1. A norma dell'articolo 123 della Costituzione Sito esterno, le leggi di revisione allo Statuto regionale, comprese quelle con le quali si delibera un nuovo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, con due identiche deliberazioni legislative successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo della legge approvata al Presidente della Regione, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo.
3. Il Presidente della Regione provvede alla immediata pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione Sito esterno", seguita dal titolo della legge, completato con l'indicazione della data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il testo della legge è inserito l'avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione Sito esterno e della presente legge.
4. La legge di cui al comma 3 è inserita sul Bollettino Ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.
5. Il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso al Governo.
6. Dalla data della pubblicazione decorrono i tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

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