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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 luglio 2012 n. 8

(1)

Art. 11
1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi di cui all'articolo 1, comma 6, è interrotto e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.
2. Sino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima dell'interruzione conservano validità solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale.
4. Il Presidente della Regione dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del referendum.
5. Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte. Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'articolo 1. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

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