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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 luglio 2012 n. 8

(1)

Art. 14
1. Per l'identificazione e le funzioni del responsabile del procedimento si applica l'articolo 45 della legge regionale n. 34 del 1999.
2. Per i referendum di cui alla presente legge non si applica quanto disposto dall'articolo 47 della legge regionale n. 34 del 1999, nè sono comunque corrisposti contributi a carico della Regione per le spese per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

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