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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 luglio 2012 n. 8

(1)

Art. 6
1. Qualora la richiesta di referendum di cui all'articolo 2 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre incaricati come delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. I tre delegati eleggono residenza presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio regionale, e sono investiti delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 34 del 1999. Della designazione dei delegati è dato conto nel verbale.
3. Il responsabile del procedimento, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 2, unitamente a copia della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e contenente il quesito referendario, alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti della legge regionale n. 34 del 1999. Il responsabile del procedimento invia il verbale anche al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Entro sette giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione di cui al comma 3, la Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare verifica la legittimità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni ne dà notizia ai delegati cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni.
5. Entro i sette giorni di cui al comma 4, o entro tre giorni dal decorso del termine eventualmente assegnato per rettifiche, integrazioni e controdeduzioni, la Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare decide sulla legittimità della richiesta. Se la richiesta di referendum è ritenuta illegittima, la Commissione dichiara improcedibile la richiesta stessa e il procedimento è concluso, senza che ciò pregiudichi la presentazione di nuove richieste. Se la richiesta di referendum è ritenuta legittima, la Commissione ne dà comunicazione immediata al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione, che provvede a pubblicare la decisione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ad indire il referendum a norma dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

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