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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 luglio 2012 n. 8

(1)

Art. 8
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale per il referendum, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale, possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentanti nel Consiglio regionale;
b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dalle persone di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 6, comma 2, con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 34 del 1999.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

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