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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

Art. 15
Forme di pubblicità
1. La Giunta regionale provvede a definire i criteri di trasparenza cui attenersi:
a) nella gestione dei beni immobili;
b) nell'autorizzazione a costruire a distanza inferiore a quella legale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti con un'area di proprietà regionale;
c) nella concessione di aree o beni per l'installazione di impianti di telefonia mobile ed altre nuove tecnologie.
2. La Giunta regionale provvede altresì a definire le modalità della pubblicizzazione prevista dagli articoli 7 e 11.
3. Delle previsioni di cui al presente articolo, così come all'inventario dei beni regionali di cui all'articolo 3, è altresì data pubblicità in apposita sezione del portale istituzionale dell'ente.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:

Art. 12, comma 3

Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)

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