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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Art. 7

(prima aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22, poi abrogata lett. a) comma 1 da art. 10 L.R. 1 agosto 2017, n. 18, infine modificato comma 2 da art. 22 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Soggetti gestori dei centri fieristici
1. I soggetti gestori dei centri fieristici possono essere costituiti soltanto in forma di società di capitali che rispondano ai seguenti requisiti:
a) abrogata.
b) avere ad oggetto la gestione del centro fieristico, e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;
c) assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche;
d) prevedere nello Statuto sociale un organo di controllo o di revisione contabile e per le società che abbiano un capitale sociale pari o superiore a Lire 200 milioni (pari a Euro 103.291,37) di fare certificare il bilancio annuale.
2. La struttura regionale competente verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine tutte le società di cui al comma 1 sono tenute ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, una dichiarazione in cui si affermi, sotto la responsabilità del legale rappresentante, il rispetto dei requisiti stessi, evidenziando ogni variazione di rilievo rispetto all'anno precedente.
3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, i soggetti di cui al comma 1 che svolgano anche attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla amministrazione e alla rendicontazione contabile separata delle diverse attività.
3 bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

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