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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 3
Regolamento di attuazione
1. La Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Regolamento di attuazione.
2. Il Regolamento dispone, tra l'altro, in ordine:
a) all'individuazione dei requisiti dimensionali degli Itinerari;
b) all'individuazione di soglie di adesione delle imprese che rendono significativa la presenza della realtà produttiva del territorio;
c) alla fissazione degli standard minimi di qualità dei prodotti enogastronomici e dei servizi al fine di assicurare un profilo qualitativo omogeneo degli Itinerari;
d) all'adozione di una specifica ed uniforme segnaletica informativa per identificare in modo unitario i differenti Itinerari enogastronomici della Regione;
e) alla definizione di un disciplinare tipo e delle linee guida per la realizzazione e gestione degli Itinerari enogastronomici;
f) alla definizione di modalità transitorie per il riconoscimento di Itinerari già presenti sul territorio.

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