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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 maggio 2001 n. 14

L.R. 16 luglio 2015 n. 9

(1)

Riferimenti passivi - norma modificata da:

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Elenchi regionali delle Organizzazioni
Art. 3 - Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori
Art. 4 - Contributi alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori
Art. 5 - Organizzazioni interprofessionali
Art. 6 - Attività delle Organizzazioni Interprofessionali
Art. 7 - Contributi alle Organizzazioni interprofessionali
Art. 8 - Controlli
Art. 9 - Accordi del sistema agroalimentare
Art. 10 - Norma finanziaria
Art. 11 - Esame comunitario
Art. 12 - Abrogazioni e modifiche
Art. 13 - Norma transitoria
Art. 1

(sostituito articolo da art. 24 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Finalità
1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, alle Associazioni di organizzazioni di produttori e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 2

(già sostituito comma 3 da art. 1 L.R. 9 maggio 2001 n. 14 poi modificato comma 1 da art. 25 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Elenchi regionali delle Organizzazioni
1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di Produttori, le Associazioni di organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.
3. La Giunta definisce le modalità di verifica dei requisiti, nonché i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco.
Art. 3

(sostituito articolo da art. 26 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori
1. Si considerano Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative o una loro parte chiaramente definita, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio).
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di produttori e le Associazioni di organizzazioni di produttori devono possedere gli ulteriori seguenti requisiti:
a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti o per settori;
b) essere costituite e controllate da produttori agricoli singoli o associati;
c) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto, dei prodotti o del settore per cui si chiede l'iscrizione;
d) adottare disposizioni al fine di conseguire un'effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
e) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
f) prevedere, nello statuto o eventualmente in altri atti societari, obblighi al fine di:
1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di produttori o ad una sola Associazione di organizzazioni di produttori, salvo che l'azienda sia costituita da unità di produzione distinte e situate in aree geografiche diverse;
2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno un anno e un preavviso di almeno tre mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione o dall'Associazione;
3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto, ai prodotti o al settore per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
g) avere sede operativa nella regione.
3. In deroga alle previsioni del comma 2, lettera e) e punto 3 della lettera f), le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:
a) procedere a vendere direttamente fino al 50 per cento della propria produzione;
b) commercializzare essi stessi i prodotti, che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione o dalla loro Associazione o una tipologia merceologica non trattata ovvero allorquando, per ragioni tecniche o commerciali particolari, l'Organizzazione di produttori o l'Associazione di organizzazione di produttori non riesca a ritirare interamente il prodotto dei soci.
4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, delle deroghe previste dal comma 3 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.
Art. 4

(sostituito articolo da art. 27 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Contributi alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori
1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti.
Art. 5

(già sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 9 maggio 2001 n. 14 poi sostituito articolo da art. 28 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Organizzazioni interprofessionali
1. Per Organizzazioni interprofessionali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per singolo prodotto, per categoria di prodotti o per settore, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione e iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti europei. Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, come definita al comma 3, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il 51 per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di:
1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;
2) regolamentare eventuali rapporti dell'organizzazione stessa con altre Organizzazioni Interprofessionali anche aventi sede fuori dal territorio regionale;
3) tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;
4) garantire che le regole comuni, che riguardino tutte le fasi della filiera, siano approvate con procedure tali da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;
5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;
6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;
7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.
3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe o vicine, nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.
4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.
Art. 6

(abrogato articolo da art. 31 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Attività delle Organizzazioni Interprofessionali
abrogato
Art. 7

(sostituito articolo da art. 29 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Contributi alle Organizzazioni interprofessionali
1. La Regione può concedere alle Organizzazioni interprofessionali, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.
Art. 8

(già sostituito comma 2 da art. 3 L.R. 9 maggio 2001 n. 14 poi modificati commi 1 e 2 da art. 30 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Controlli
1. La Regione è tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle Organizzazioni di Produttori, delle Associazioni di organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.
2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti, diffida l'Organizzazione o l'Associazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge, fissando un termine per provvedere e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonché la revoca, anche parziale, dei contributi concessi.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2.
Art. 9

(già sostituiti commi 1 e 4 e abrogato comma 2 da art. 4

L.R. 9 maggio 2001 n. 14 poi abrogato articolo da art. 31 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Accordi del sistema agroalimentare
abrogato
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 11

(abrogato articolo da art. 31 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Esame comunitario
abrogato
Art. 12
Abrogazioni e modifiche
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 4 settembre 1981, n. 28 concernente "Attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno 'Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli' e del regolamento del consiglio delle comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni di produttori e relative unioni";
b) la L.R. 15 dicembre 1989, n. 47 concernente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 settembre 1981, n. 28 sull'associazionismo dei produttori agricoli. Attuazione dell'art. 3 del regolamento del consiglio delle comunità europee del 15 giugno 1987, n. 1760".
2. È abrogato il regolamento regionale 25 ottobre 1999, n. 27 concernente "Funzionamento del comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo di cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli"
3.
La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 settembre 1997 n. 33 concernente "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare" è così modificata:
"e) le Organizzazioni di Produttori iscritte nell'elenco regionale".
Art. 13
Norma transitoria
1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 12 rimangono applicabili ai procedimenti relativi alla concessione di contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

(ai sensi dell' art. 32 L.R. 16 luglio 2015 n. 9 le disposizioni della presente legge così come da questa modificate o abrogate rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore)

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