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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato29/10/2008
3. Testo Coordinato29/10/2008
4. Testo Coordinato28/12/2004
5. Testo Coordinato21/10/2003
6. Testo Coordinato13/03/2003
7. Testo Coordinato27/04/2001
8. Testo Originale16/05/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/10/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 10
Casi di smarrimento
1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

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