Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/07/2015 | ||
2. | 29/10/2008 | ||
3. | 29/10/2008 | ||
4. | 28/12/2004 | ||
5. | 21/10/2003 | ||
6. | 13/03/2003 | ||
7. | 27/04/2001 | ||
8. | 16/05/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 21/10/2015
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Casi di smarrimento
1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.