Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/12/2020
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato22/10/2018
4. Testo Coordinato30/05/2016
5. Testo Coordinato29/12/2015
6. Testo Originale27/06/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/02/2016

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)

Art. 21
Aree di sgambamento
1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

Espandi Indice