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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 30

(già modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; poi sostituito articolo da art. 42 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)

Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;
d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;
f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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