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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000

Capo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 16
Vigilanza
1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 17.
Art. 17
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 (pari a 2582.28 Euro) a lire 20.000.000 (pari a 10329.14 Euro). Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l'Autorità competente provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 (pari a 2582.28 Euro) a lire 20.000.000 (pari a 10329.14 Euro). Qualora l'impianto risulti anche attivato l'Autorità competente provvede ad interdirne l'uso.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 per gli impianti mobili di telefonia mobile.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

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