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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Capo VI
Norme transitorie
Art. 18
Norma transitoria
1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4 dell'art. 13, già autorizzati ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Provincia.
2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 13 e comunque entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 13 della presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

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