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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 41
Sostituzione dell'art. 54 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 54 è sostituito con il seguente:
"Art. 54
Cattura di uccelli a fini di richiamo
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la cattura e la marcatura delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in rapporto al fabbisogno previsto.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.
3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.
4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.
5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m. 300 e non superiore a m. 500. " .

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