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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 45
1.
All'art. 60, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
"g bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica; " .
2.
All'art. 60, comma 1, la lettera i) è sostituita con la seguente:
"i) Sparare a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro- silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta; " .
3.
All'art. 60, comma 1, la lettera l) è sostituita con la seguente:
"l) Cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53; " .
4.
All'art. 60, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente lettera:
"m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione. " .

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