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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N.13 " NORME IN MATERIA DI SPORT "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 dell' 1 febbraio 2001

Art. 1
1.
Dopo l'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 " Norme in materia di sport " viene inserito il seguente:
" Art. 12 bis
Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione
1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità dell'applicazione dei programmi dell'attività motoria può essere affidata, oltre che ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10, anche ad un operatore che vi abbia svolto attività di istruttore ed abbia frequentato apposito corso istituito dalla Giunta regionale, superando positivamente il relativo esame finale.
2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto documentata attività di istruttore nelle strutture di cui al comma 1 per un periodo di almeno 24 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000, possono candidarsi alla partecipazione al corso regionale.
3. A coloro che superano positivamente l'esame finale del corso regionale può essere assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi presso le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività devono dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2 dell'art. 12.
4. Il corso è organizzato con modalità stabilite dalla Giunta regionale che definisce anche l'entità delle quote di partecipazione degli operatori interessati. ".

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