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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N.13 " NORME IN MATERIA DI SPORT "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 dell' 1 febbraio 2001

Art. 2
1.
Il comma 2 dell'art.12 della L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il 30 giugno 2002, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dagli articoli 10, comma 1 e 12 bis e gli esercenti sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dagli stessi articoli e che lo impiegano secondo quanto dette disposizioni prevedono. ".

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