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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 23 febbraio 2001

Art. 5
Norme particolari per il personale residente in altra provincia
1. Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, sia residente da almeno un anno in provincia diversa da quella dell'ente di destinazione, permane a domanda nell'organico regionale per il tempo necessario ad operare il trasferimento, per l'esercizio delle medesime funzioni, presso altro ente della provincia di residenza. In tale periodo transitorio detto personale resta in comando presso l'ente di attuale assegnazione.
2. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del decreto di trasferimento, il personale ancora in comando presso l'ente di attuale assegnazione viene collocato presso la sede centrale della Regione.

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