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LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 23 febbraio 2001

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Personale trasferito di qualifica non dirigenziale
Art. 4 - Personale trasferito di qualifica dirigenziale
Art. 5 - Norme particolari per il personale residente in altra provincia
Art. 6 - Spese per il personale e finanziamento degli enti di destinazione
Art. 7 - Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge persegue la finalità di confermare e valorizzare la caratteristica di servizio pubblico delle attività e funzioni sulle quali è impegnato il personale di cui ai successivi articoli, ottimizzando i livelli di efficienza e adeguatezza del servizio medesimo.
2. Nell'ambito della finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce un trattamento giuridico ed economico omogeneo di tutto il personale interessato ai trasferimenti, nonché prevede, secondo criteri ispirati ai principi di efficacia e semplificazione, uniformi modalità di finanziamento agli enti di destinazione.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina i trasferimenti di personale regionale, disposti con decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 8 ed ai sensi dell'art. 238, comma 1, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, nonché ai sensi dell'art. 7, comma 1. La presente legge disciplina, altresì, i trasferimenti del personale regionale posto in comando presso le Province ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
Art. 3
Personale trasferito di qualifica non dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Il personale partecipa all'applicazione del vigente contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna, limitatamente ai benefici economici decorrenti in data anteriore a quella del trasferimento. Sono riconosciuti, altresì, gli effetti di eventuali procedure selettive avviate, presso la Regione, in data antecedente a quella del trasferimento.
3. Ad ogni unità di personale la Regione corrisponde una tantum:
a) lo specifico compenso incentivante, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, nella misura definita dalla Giunta regionale avuto a riferimento il rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) l'importo complessivo dell'integrazione regionale all'indennità di fine servizio, calcolato ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 58, maturato all'atto del trasferimento.
4. Ad ogni unità di personale è corrisposto annualmente un compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la produttività ai dipendenti regionali e il corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di destinazione.
5. Il compenso di cui al comma 4 si intende aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla partecipazione del personale, presso l'ente di destinazione, all'applicazione degli istituti previsti all'art. 17 del C.C.N.L. dell'1.4.1999.
6. Ai dipendenti che, all'atto del trasferimento, godevano dell'indennità di "maneggio valori" di cui all'art. 36 del C.C.N.L. successivo a quello dell'1.4.1999, o del compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui all'art. 4 del contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna, viene riconosciuto, nella forma di assegno ad personam, un compenso pari all'importo stabilito, per le suddette indennità, dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data del trasferimento. Il compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate s'intende comprensivo dell'indennità di rischio eventualmente spettante ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. successivo a quello dell'1.4.1999.
7. Ai dipendenti titolari di posizioni organizzative all'atto del trasferimento è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento del relativo incarico fino alla scadenza prevista; nel caso di conferimento di altro incarico di posizione organizzativa da parte dell'ente di destinazione, è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad personam e fino alla scadenza dell'incarico conferito dalla Regione, della differenza d'importo tra il compenso già percepito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.
8. Al personale trasferito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54, nonché ai sensi dell'art. 21 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, si applicano, a decorrere dall'1.1.2001, le disposizioni del presente articolo limitatamente ai commi 1, 4, 5.
Art. 4
Personale trasferito di qualifica dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ad ogni unità di personale la Regione corrisponde, una tantum, gli emolumenti previsti al comma 3 dell'art. 3; la misura del compenso incentivante, di cui alla lett. a), è definita dalla Giunta regionale in analogia col criterio stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale di qualifica non dirigenziale.
3. Ad ogni unità di personale è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad personam, della retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal dipendente all'atto del trasferimento, fino alla scadenza prevista; dopo il conferimento di un incarico dirigenziale da parte dell'ente di destinazione, è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad personam e fino alla scadenza dell'incarico conferito dalla Regione, della differenza tra l'importo come sopra definito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.
4. I contratti già stipulati tra i dipendenti e la Regione, aventi ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del vigente C.C.N.L. - area della dirigenza, conservano piena efficacia rispetto all'ente di destinazione; in capo alla Regione permane l'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, secondo i criteri e le modalità concordate.
5. Nel calcolo dell'indennità supplementare, ai sensi del comma 4, si fa riferimento all'ammontare mensile della retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal dipendente all'atto del trasferimento. Detta indennità assorbe il compenso incentivante di cui al comma 2.
Art. 5
Norme particolari per il personale residente in altra provincia
1. Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, sia residente da almeno un anno in provincia diversa da quella dell'ente di destinazione, permane a domanda nell'organico regionale per il tempo necessario ad operare il trasferimento, per l'esercizio delle medesime funzioni, presso altro ente della provincia di residenza. In tale periodo transitorio detto personale resta in comando presso l'ente di attuale assegnazione.
2. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del decreto di trasferimento, il personale ancora in comando presso l'ente di attuale assegnazione viene collocato presso la sede centrale della Regione.
Art. 6
Spese per il personale e finanziamento degli enti di destinazione
1. La Regione provvede a finanziare le spese per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo delle unità di personale trasferite. A tal fine vengono stipulate specifiche intese con gli enti di destinazione.
2. In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra intesa di uguale oggetto precedente il trasferimento, l'importo del finanziamento sarà stabilito annualmente, per un periodo iniziale di due anni, pari al costo complessivo, nell'anno di riferimento, delle unità di personale trasferite. Al termine di tale periodo, e fino alla stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo resterà fissato al costo complessivo a quella data delle unità di personale trasferite ancora in servizio.
3. Per "costo complessivo" di una unità di personale, ai sensi dei commi 1 e 2, s'intende il costo derivante dalla retribuzione media globale di un dipendente regionale collocato nella corrispondente posizione economica, incrementato dei costi di natura non retributiva forfettariamente quantificati nella misura del 6%.
4. Potranno essere stipulate specifiche intese che regolino l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva come definito al comma 3. Dette intese potranno altresì disciplinare l'adeguamento dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche condizioni organizzative degli enti di destinazione, nonché le modalità di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento il trattamento goduto dai dipendenti regionali.
5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la L.R. 7 novembre 1995, n. 54, e con la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, è disciplinato secondo le disposizioni del presente articolo, assumendo come data iniziale, ai sensi del comma 2, l'1.1.2001 e come importo del primo biennio quello erogato nell'anno 2000.
6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, l'importo del finanziamento è corrispondente al costo derivante dalle dotazioni-tipo iniziali, così come definite dalle intese che hanno regolato la fase transitoria prevista all'art. 24 della suddetta legge. È fatta salva la stipulazione di nuove intese ai sensi del comma 4.
7. Gli enti di destinazione presentano annualmente alla Regione una dichiarazione attestante le spese complessivamente sostenute per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite, con l'indicazione della loro ripartizione tra i diversi ambiti.
Art. 7
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 238, comma 1, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il decreto di cui all'art. 2 della presente legge dispone, altresì, i trasferimenti del personale regionale in comando per l'esercizio di funzioni delegate alla data del 31.12.2000.
2. Per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al trasferimento, possono essere stipulate apposite intese tra la Regione e le Province, per l'utilizzo delle graduatorie risultanti dai processi selettivi espletati dalla Regione in esecuzione dei progetti speciali attuativi delle intese previste dall'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
3.
L'art. 25 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 è così sostituito:
"Art. 25
Trasferimento del personale alle Province
1. Il personale regionale in servizio presso i Servizi Provinciali Agricoltura è trasferito alle Province con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.
2. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il decreto di cui al comma 1, provvede alla soppressione delle strutture organizzative denominate Servizi Provinciali Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio organico.
4. Le Province e le Comunità montane, attraverso convenzioni, regolano l'utilizzo da parte delle Comunità montane delle unità di personale necessarie per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, oppure, in subordine, delle corrispondenti risorse finanziarie.".
Sito esterno
4. Al comma 4 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, sono soppresse le seguenti parole "definita dall'intesa di cui al comma 1 dell'art. 25".
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 26 e 27 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;
c) gli articoli 8 e 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54;
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, lett. a) e dell'art. 6 della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modifica di capitoli esistenti, nella parte "spesa" del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Lo stanziamento sui capitoli relativi ai costi del personale trasferito, siano essi di natura retributiva o non retributiva, e al finanziamento delle funzioni già conferite dalle leggi regionali n. 54 del 1995 e n. 7 del 1998, saranno ridotti in conseguenza di quanto previsto al comma 1.
Art. 9
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 febbraio 2001 VASCO ERRANI

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