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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 13
Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle Comunità montane
1. Nel territorio della Comunità montana possono essere individuate, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati, d'intesa con il Consiglio della Comunità, una o più zone per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana stessa, tenendo conto della omogeneità e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana da tutti i Comuni rientranti nella zona;
b) la disciplina delle modalità organizzative di gestione delle funzioni e dei servizi comunali;
c) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra la Comunità montana ed i Comuni interessati.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, lo statuto della Comunità montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni relative alle singole zone.
4. In ogni caso, l'articolazione del territorio della Comunità montana in zone non determina la costituzione di nuovi organi, nè attribuisce alcun diritto alla percezione di indennità o gettoni di presenza.
5. In deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14, qualora all'interno di una Comunità montana siano state individuate una o più zone, i contributi previsti in relazione alla natura ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi sono erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona.

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