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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 14
Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative
1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunità montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, nè alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nell'Unione, nella Comunità montana o nell'Associazione.
5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione o Associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

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