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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 15
Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni
1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:
a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;
b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.

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