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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 16
Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali
1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di Affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali.
2. Il Comitato è composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane ammesse a beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 11 e delle Associazioni intercomunali.
3. Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni. In particolare, cura l'attività relativa all'istituzione di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico a piccoli Comuni e forme associative.
4. Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato percepiscono un gettone di presenza dell'importo di lire 600.000 (pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

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