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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 19
Altri livelli di gestione associata sovracomunale
1. Le Unioni, le Comunità montane ed i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.
2. L'esercizio delle funzioni sovracomunali può essere coordinato nell'ambito dei circondari, istituiti ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno, in armonia con le funzioni decentrate dalla Provincia.

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